Valutazione Stress Lavoro - Correlato
Il 18 novembre 2010 è stata pubblicata la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni previste dall’art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato.
Tali indicazioni provengono dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, sono vincolanti e individuano una specifica modalità di valutazione.
La metodologia indicata prevede due fasi:
Fase 1. La valutazione preliminare, sempre necessaria, consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili. Tali rilevazioni devono essere per quanto possibile numericamente apprezzabili e riguardare tre ambiti:
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“eventi sentinella” (es. indice infortunistico aziendale, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori);
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“contenuto del lavoro” (es. ambiente di lavoro e attrezzature, carico/ritmo/ripetitività di lavoro, orario di lavoro turni/notturno/straordinari);
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“contesto del lavoro” (es. organizzazione dell'azienda in termini di: ruoli, compiti, obbiettivi, pianificazioni e programmi; gestione della comunicazione e dei cambiamenti; controllo del lavoro/autonomia decisionale; rapporti interpersonali; conciliazione vita/lavoro).
Per la valutazione dei punti II e III è necessario sentire i lavoratori e/o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e come per ogni valutazione è necessario il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
Se da tale valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro dovrà riportare gli esiti nel documento di valutazione dei rischi e prevedere un piano di monitoraggio.
Se, al contrario, emergono rischi significativi il Datore di Lavoro deve:
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pianificare interventi correttivi in relazione alle criticità individuate (es organizzativi, formativi, comunicativi, tecnici, procedurali);
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definire un piano di monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia degli interventi.
Se dal monitoraggio si rileva che gli interventi attuati sono inefficaci sarà necessario procedere alla fase 2 di Valutazione approfondita che prevede un analisi dei fattori soggettivi (con interviste, focus group, questionari, ecc.).
In base alle indicazioni della circolare la data del 31 dicembre 2010 è da intendersi come data di avvio dell'attività di valutazione che si concluderà nei tempi definiti dal Datore di lavoro in fase di analisi.
I datori di lavoro che al 18/11/2010 avessero già effettuato la valutazione stress lavoro-correlato coerentemente con i contenuti dell'Accordo europeo del 08/10/2004, non devono ripetere l'indagine immediatamente; l’adeguamento alle indicazioni della circolare sarà eseguito alla prima occasione di aggiornamento della valutazione dei rischi generale.
· SCHEDE DATI DI SICUREZZA
Dal 1 Dicembre 2010, le Schede dei Dati di Sicurezza delle sostanze chimiche dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n° 453/2010 e dovranno riportare la nuova classificazione ed etichettatura di pericolosità, prevista dal Regolamento (CE) n° 1272/2008 denominato CLP.
L'adeguamento ai regolamenti citati, riguarda le Schede dei Dati di Sicurezza delle sostanze chimiche, mentre l'adeguamento delle Schede dei Dati di Sicurezza delle miscele subentra il 01 Giugno 2015. Dal 01/12/2010 i fornitori di miscele potranno, comunque, redigere le Schede dei Dati di Sicurezza con la doppia classificazione ed etichettatura di pericolosità, rispettivamente in base ai criteri contenuti nel D.Lgs 65/2003 e ai criteri del Regolamento (CE) n° 1272/2008.
Ricordiamo che la Scheda dei Dati di Sicurezza è lo strumento con cui vengono trasmesse le informazioni di sicurezza appropriate delle sostanze e miscele pericolose agli utilizzatori delle stesse.
Per le aziende che impiegano a qualsiasi titolo agenti chimici pericolosi, avere le Schede dei Dati di Sicurezza a disposizione è un obbligo previsto dal D.Lgs 81/08 ed è anche un obbligo averle sempre aggiornate agli adeguamenti normativi e tecnici.
Le Schede dei Dati di Sicurezza devono essere consegnate gratuitamente dal fornitore della sostanza o miscela, in forma cartacea o elettronica, al massimo contestualmente alla prima fornitura dell'agente chimico.
Il fornitore ha l'obbligo di trasmettere la Scheda dei Dati di Sicurezza aggiornata, quando intervengono modifiche normative o tecniche che ne richiedono la revisione dei contenuti. Il documento aggiornato, con indicato la data ed il numero di revisione, deve essere trasmesso a tutti gli utilizzatori a cui è stata fornita la sostanza o miscela specifica nei 12 mesi precedenti l'aggiornamento.
Segnaliamo che le Schede dei Dati di Sicurezza presenti nella vostra azienda, relative alle sostanze o miscele che avente in uso, dovranno essere tutte aggiornate dal vostro fornitore, o fornitori, alle disposizioni in vigore dal 01 Dicembre 2010.
Per ogni chiarimento in merito potete contattarci allo 0577282575.
Cordiali saluti.
PRASSI S.r.l.
