Esistono una serie di criteri tassativamente previsti dalla legge, soprattutto comunitaria, che ci consentono di classificare le aziende a seconda delle dimensioni delle stesse. Ciò assume grandissima rilevanza nelle situazioni legate alla partecipazione a bandi pubblici e alla percezione di contributi qualificati come Aiuti di Stato.
L’elevata inflazione registrata nel 2021 e 2022 si riflette sui criteri dimensionali dei bilanci e impone la revisione degli stessi.
La direttiva 2775/2023, pubblicata sulla «Gazzetta» Ue del 21 dicembre 2023. rivede i criteri dimensionali per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni. La direttiva è entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, pertanto il 24 dicembre 2023.
Secondo i dati Eurostat, nell’arco di dieci anni dal 2013 al 2023, l’inflazione cumulata si è attestata al 24,3% nella zona euro e nel 27,2 nell’intera Unione: pertanto la Commissione ha ritenuto necessario adeguare le soglie contenute nell’articolo 3 della direttiva 34/2013 aumentandole del 25%, con arrotondamento per approssimazione.
I limiti in questione sono relativi al totale dello stato patrimoniale e al totale ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
- Per le microimprese il totale dell’attivo passa da 350mila a 450mila euro e quello dei ricavi da 7oomila a 900mila euro.
- Per le piccole imprese il totale dell’attivo passa da 4 a 5 milioni di euro e quello dei ricavi da 8 a 10 milioni di euro (nella direttiva anche limiti per piccoli gruppi).
Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori che passano da 6 milioni a 7,5 milioni (attivo) e da 12 milioni a 15 milioni (ricavi). - Per le medie imprese il totale dell’attivo passa da 20 a 25 milioni di euro e i ricavi da 40 a 50 milioni di euro: in Italia questa categoria di imprese non è stata recepita (limiti che nella direttiva sono citati anche per grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi).
Tra l’altro, questi limiti riferiti alle “medie imprese” sono quelli relativi alla redazione del bilancio consolidato che di conseguenza variano (articolo 27 decreto legislativo 127/1991).
Con riferimento alla decorrenza dei nuovi limiti, la direttiva precisa che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 24 dicembre 2024 e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 0 in data successiva.
Tuttavia, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare le nuove disposizioni per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
I limiti citati, contenuti nelle disposizioni del Codice civile, sono rilevanti in particolare per gli adempimenti relativi ai bilanci delle microimprese previsti nell’articolo 2435-ter e per quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis.
Inoltre, l’innalzamento dei limiti si riflette in numerose disposizioni contenute nei principi contabili: per esempio, la possibilità, prevista dall’Oic 9, di utilizzare l’approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, per la determinazione delle perdite di valore durevoli che impongono la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, riservato alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.
Si auspica che il legislatore recepisca rapidamente le disposizioni, considerando che da più parti si chiede la semplificazione delle procedure e incombenze che giornalmente le Pmi devono affrontare, dal fisco ai rapporti con la pubblica amministrazione: non si deve dimenticare che l’economia del nostro Paese è trainata dalle PMI.
Medesimo auspicio per il recepimento del limiti relativi alle “medie imprese”.